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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 45 - Esame della documentazione

1. Nella seduta preliminare e nelle successive la Commissione giudicatrice prende in esame i programmi svolti nell'ultimo anno di corso per le classi ad essa assegnate, nonché gli atti trasmessi dai consigli di classe, a norma del precedente art. 40.

2. La commissione prende altresì in esame i libretti di lavoro e le dichiarazioni delle aziende eventualmente presentati dai candidati lavoratori studenti, i programmi e tutti i documenti prodotti dai candidati che non siano alunni interni, al fine anche di trarre i necessari elementi di valutazione sugli orientamenti culturali e professionali.

3. La commissione deve, inoltre, prendere in considerazione i titoli di studio di istruzione superiore presentati dai candidati, sempre che in essi siano attestati gli esami superati.

4. Non è consentito ripetere esami di maturità dello stesso tipo, indirizzo o specializzazione già sostenuti con esito positivo. Eventuali infrazioni a tale divieto comportano la nullità dell'esame ripetuto.

5. La commissione giudicatrice, qualora nell'esaminare la documentazione relativa a ciascun candidato, rilevi eventuali irregolarità insanabili, provvederà all'esclusione dagli esami dei candidati in posizione irregolare, sempre che questa sia accertata anteriormente all'inizio della prima prova scritta. Se tale accertamento sarà stato effettuato dopo la detta prova, la commissione giudicatrice provvederà a darne tempestiva comunicazione al Ministero, cui compete, ai sensi dell'art. 95 del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, l'adozione dei relativi ademp

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