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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 44 - Sostituzione dei componenti le commissioni

1. Le sostituzioni di componenti le commissioni giudicatrici che si rendono necessarie per assicurare la completa e regolare costituzione delle commissioni stesse, ai fini anche del puntuale insediamento nella riunione preliminare, sono disposte dal Provveditore agli Studi, secondo le disposizioni di cui all'art. 198, comma 10, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Il personale utilizzabile per le sostituzioni non potrà fruire del congedo previsto dall'art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, prima del termine massimo previsto per l'inizio delle prove orali.

3. La sostituzione del membro interno viene disposta, su designazione del capo di istituto, con altro docente che appartenga alla stessa classe o, nel caso che ciò non sia possibile per giustificato impedimento, ad altra classe del medesimo istituto. Fra i casi di giustificato impedimento dell'eventuale sostituto rientra quello derivante dall'utilizzazione come commissario presso altra commissione di maturità.

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