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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 43 - Membri aggregati

1. Il presidente della commissione provvede alla nomina dei commissari aggregati ogni volta che ciò risulti necessario per mancanza di membri effettivi su materie di carattere specifico oggetto della seconda prova scritta, del colloquio o di prove orali integrative.

2. Non è consentito nominare commissari aggregati qualora alle predette necessità possano far fronte i componenti della commissione compresi i presidenti e i membri interni, avuto riguardo alle rispettive classi di abilitazione e di concorso, ovvero, nel caso di docenti non abilitati, al titolo di studio.

3. Sono nominati a pieno titolo i membri aggregati occorrenti per la materia oggetto della seconda prova scritta o per materia oggetto del colloquio.

4. I commissari aggregati, se nominati a pieno titolo, partecipano a tutte le operazioni di esame per i candidati assegnati alla commissione per i quali si è resa necessaria la loro nomina. I commissari aggregati per la materia aggiunta partecipano soltanto alla prova di detta materia e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina; quelli nominati per le prove orali integrative partecipano a tali operazioni e al giudizio finale ed esprimono voto consultivo, limitatamente ai candidati per i quali si è resa necessaria la loro nomina.

5. La nomina dei membri aggregati non può cadere su professori appartenenti al medesimo istituto sede di esame, ad eccezione dei casi di assoluta necessità (limitatamente, peraltro, agli istituti di istruzione tecnica, p

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