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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 46 bis Esami di maturità di nuovo ordinamento di istruzione tecnica (indirizzi: elettronica e telecomunicazioni, elettrotecnica ed automazione, meccanica D.M. 9.3.1994).

1. Le disposizioni generali della presente ordinanza vengono integrate come segue limitatamente agli esami di maturità in argomento:

a) Condizioni per l'ammissione agli esami.

1. Ove possibile i docenti, nel periodo precedente il termine delle lezioni e sulla base delle scelte operate in precedenza dal consiglio di classe, fanno svolgere agli alunni una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline. È opportuno che tali prove, che possono essere anche interdisciplinari, siano realizzate sia per l'area comune che per l'area di indirizzo.

b) Criteri per lo svolgimento degli scrutini di ammissione agli esami.

1 Nella determinazione dei criteri relativi allo svolgimento degli scrutini, il collegio dei docenti, su proposta dei consigli di classe, definisce anche i criteri per la valutazione degli alunni che hanno frequentato la quinta classe di nuovo ordinamento avendo seguito, negli anni precedenti, le materie del vecchio ordinamento (alunni dichiarati non maturi, non ammessi agli esami, ecc.). Tali criteri devono tener conto del fatto che detti alunni, ammessi necessariamente alla frequenza dell'ultimo anno dei corsi di nuovo ordinamento, hanno dovuto adeguare la loro preparazione ai nuovi programmi. I consigli di classe, nel formulare il giudizio complessivo di ammissione o di non ammissione agli esami di maturità,

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