Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne
1. Possono essere sedi degli esami di maturità gli istituti di istruzione secondaria superiore statali, pareggiati o legalmente riconosciuti.
2. Per gli alunni interni dell'ultima classe la sede di esame è l'istituto da essi frequentato.
3. Per i candidati privatisti, salvo quanto previsto dall'art. 32 della legge 19 gennaio 1942, n. 86, sono sedi di esami soltanto gli istituti statali, ubicati nel luogo di residenza abituale o nelle sedi viciniori qualora nel luogo stesso non esistano istituti statali, a norma dell'art. 361, comma 3, del D.L.vo 16/4/1994, n. 297.
4. Per luogo di residenza abituale si intende anche quello in cui il candidato dimora stabilmente per situazioni personali che devono essere adeguatamente motivate e certificate. Il candidato, se maggiorenne, o l'esercente la potestà genitoriale, è tenuto a presentare all'istituto statale, in sostituzione del certificato di residenza, una idonea certificazione o una dichiarazione scritta resa sotto la personale responsabilità da cui risulti la situazione personale che giustifica la presentazione della domanda all'istituto statale ubicato nel luogo di residenza abituale o in un comune vicino.
5. Qualora il numero delle domande presentate da candidati privatisti sia eccessivo rispetto alle possibilità ricettive di ciascun istituto, il Provveditore agli Studi, d'intesa con i presidi interessati, assegna una parte di domande ad altro o altri istituti, anche di provincia vicina, qualora, in quella di sua competenza, non vi siano istituti dell'ordine, tipo, indirizzo o
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.