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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 35 - Termine di presentazione delle domande

1. Il termine per la presentazione delle domande di iscrizione agli esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne è fissato al 31 gennaio, sia per gli alunni interni, sia per i candidati privatisti che abbiano compiuto o che compiano il diciottesimo anno di età entro il 1 marzo, a norma dell'art. 361, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate a un solo istituto.

3. Qualora, per comprovate gravi necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione della scuola presso cui, precedentemente, aveva presentato la domanda, pena l'annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Eventuali domande tardive dei candidati privatisti possono essere prese in considerazione esclusivamente dai provveditori agli studi e limitatamente a casi di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo e sempre che pervengano entro e non oltre il 15 marzo: successivamente a tale data, le eventuali domande devono essere respinte. I Provveditori agli Studi danno immediata comunicazione agli interessati se la loro domanda è stata accettata o respinta, a seconda se ricorrano le condizioni per poterle accettare. Successivamente all'approvazione delle proposte delle configurazioni delle commissioni da parte del Ministero, i Provveditori agli Studi faranno conoscere ai candidati privatisti, le cui domande sono state

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