IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 34 - Requisiti di ammissione per i candidati privatisti

1. A norma dell'art. 197, comma 5, del D.L.vo 16.4.1994, n. 297, sono ammessi a sostenere gli esami di maturità i candidati privatisti che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) abbiano compiuto 18 anni di età entro 1° marzo 1997, essendo in possesso di diploma di licenza media che deve risultare conseguito almeno l'anno precedente;

b) siano in possesso del diploma di licenza di scuola media da almeno un numero di anni pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall'età.

2. Limitatamente all'ammissione agli esami di maturità magistrale e artistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne, valgono le disposizioni di cui al sesto comma del precedente art. 33.

3. Ai sensi del decreto ministeriale 15 maggio 1970, sono ammessi agli esami di maturità professionale, quali candidati privatisti, coloro che siano in possesso della licenza di scuola media o del diploma di qualifica. Dall'anno scolastico 1995-96 per l'ammissione a tali esami è richiesto sia il diploma di licenza media che il diploma di qualifica, ai sensi dell'art. 191 - sesto comma - del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297. Per l'ammissione di candidati privatisti agli esami di maturità professionale del nuovo ordinamento si rinvia al successivo art. 46.

4. Ai sensi dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297/1994, coloro che, abbiano compiuto o che compiono nell'anno in corso, ventitré anni di età sono dispensati dall'obbligo della presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.

5. Per

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.