IperTesto Unico IperTesto Unico

Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 33 - Requisiti di ammissione per gli alunni interni

Abbreviazioni - Recupero

1. In relazione all'art. 197, comma 4, del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, possono sostenere gli esami di maturità, di licenza linguistica e di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne gli alunni di scuola statale, pareggiata e legalmente riconosciuta che abbiano frequentato l'ultimo anno di corso di istituto di istruzione secondaria superiore e che siano stati ammessi nel relativo scrutinio finale.

2. Gli alunni interni iscritti, nel corrente anno scolastico, alle penultime classi di istituti statali, pareggiati o legalmente riconosciuti, che non abbiano perduto la qualità di alunni interni prima del 15 marzo, possono essere ammessi a sostenere gli esami di maturità nei seguenti casi:

a) abbreviazione per merito, a norma dell'art. 199, comma 1, del D.L.vo n. 297, quando nello scrutinio finale per la promozione all'ultima classe, abbiano riportato non meno di otto decimi in ciascuna materia. Gli interessati, anche quelli di scuola pareggiata o legalmente riconosciuta, sostengono l'esame presso l'istituto da essi frequentato;

b) abbreviazione per obblighi di leva, ai sensi della medesima norma, comma 2, quando comprovino, con un certificato rilasciato dalla competente autorità militare, che sono tenuti a sottoporsi alla relativa visita sanitaria nell'anno in cui chiedono di sostenere l'esame o in quello successivo. Gli alunni degli istituti pareggiati o legalmente riconosciuti devono sostenere gli esami presso un istituto statale dello stesso ordine di studi, tipo ed indirizzo. Condizione indispensabile per essere ammess

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.