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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo VII - Esami di maturità, di licenza linguistica, di abilitazione all'insegnamento nelle scuole materne

Art. 37 - Disposizioni per le scuole magistrali

1. Le disposizioni di cui al precedente art. 36, comma 3, non si applicano ai candidati privatisti agli esami di abilitazione nelle scuole materne.

2. Per le scuole magistrali convenzionate il termine di presentazione delle domande di iscrizione all'esame di abilitazione è fissato al 31 gennaio.

3. Il termine per la presentazione della domanda da parte dei candidati che, avendo superato, nei precedenti anni scolastici, le sole prove culturali, devono sostenere, presso la stessa scuola, la prova di lezione pratica, secondo il programma prescritto dal R.D. 11/8/1933, n. 1286 (allegato «C»), è fissato alla data del 31 gennaio, sia per le Scuole magistrali statali, sia per le Scuole magistrali convenzionate.

4. Eccezionalmente, per gravi e documentati motivi, si può consentire che la prova di lezione pratica abbia luogo presso altra scuola magistrale. La relativa domanda deve essere presentata al Ministero della Pubblica istruzione, Direzione Generale competente, entro il 31 gennaio; la precitata domanda deve essere corredata da certificazione, in carta semplice, rilasciata dalla scuola, attestante il superamento delle prove culturali e l'anno scolastico in cui furono sostenute le citate prove culturali. Eventuali domande tardive possono essere presentate alla Direzione Generale competente entro il termine del 15 marzo in caso di gravi e documentate ragioni che ne giustifichino il ritardo.

5. Il diploma di abilitazione sarà in ogni caso rilasciato dalla scuola magistrale dove i candidati sostennero le prove culturali d

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