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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 21 - Esami di qualifica professionale. Commissioni

1. Le commissioni di esame sono nominate dal preside dell'istituto e comunicate al Provveditore agli Studi.

2. Le commissioni per gli esami di qualifica (una commissione per ogni classe) devono essere composte dal preside e da tutti i docenti e dagli insegnanti tecnico-pratici dell'ultimo anno di ogni classe del corso di studi, purché di materie oggetto d'esame, nonché da un esperto delle categorie economiche e produttive interessate al settore di attività dell'istituto non appartenenti all'Amministrazione dello Stato. Gli esperti sono considerati commissari a pieno titolo.

3. Nelle commissioni per gli esami di qualifica delle sezioni di odontotecnico e ottico, deve essere garantita, in ogni caso, la presenza del rappresentante designato dal Ministero della Sanità e della Regione, cui i presidi degli istituti interessati devono avanzare apposita richiesta.

4. In caso di impedimento del preside, la commissione è presieduta da un docente designato dal capo di istituto e facente parte della commissione medesima.

5. Ove esistono scuole coordinate presso le quali funzionino classi terminali, le commissioni di esame devono essere costituite presso ciascuna scuola secondo le modalità suesposte, restando inteso che i temi delle prove scritte, grafiche o pratiche devono essere i medesimi per tutti gli allievi dell'istituto. A tal fine il preside deve curare, in tempo utile, la preventiva convocazione, presso la sede centrale, dei componenti di tutte le commissioni.

6. Delle commissioni di esami di qualifica nelle scuole coordinate fa parte

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