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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 20 - Esami di qualifica professionale.

Requisiti di ammissione per gli alunni interni

1. Gli esami di qualifica professionale hanno inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Le domande di ammissione agli esami di qualifica debbono essere presentate entro il 28 febbraio ad un solo istituto, sia dagli alunni interni sia dai candidati privatisti.

3. Qualora, per comprovate necessità, il candidato sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di nullità delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

4. Per gli esami di qualifica è consentita l'abbreviazione del corso di studi per merito e per obblighi di leva, in applicazione dell'art. 199, commi 1 e 2, del D.L.vo n. 297, nonché per recupero, ai sensi dell'art. 192, comma 6, dello stesso decreto.

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