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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 19 - Esami integrativi

1. Ai sensi dell'art. 192, comma 2, del D.L.vo n. 297, gli alunni ed i candidati promossi allo scrutinio finale o agli esami di idoneità a classi di istituti di istruzione secondaria superiore, possono sostenere in un'unica sessione speciale e con le modalità di cui ai precedenti artt. 15, 16 e 17, esami integrativi per classi corrispondenti di scuola di diverso ordine, tipo o indirizzo. Detta sessione deve avere termine prima dell'inizio delle lezioni secondo il calendario scolastico.

2. Gli alunni che non hanno conseguito la promozione o l'idoneità alle classi suindicate, possono sostenere in scuole di diverso ordine, tipo o indirizzo, esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella frequentata con esito negativo; analogamente i candidati privatisti che non hanno conseguito l'idoneità possono sostenere gli esami integrativi soltanto per classe corrispondente a quella cui dà accesso il titolo di studio posseduto.

3. L'ammissione agli esami integrativi previsti dai precedenti commi primo e secondo, per la frequenza di classi di istituto professionale, è limitata ai corsi di qualifica e prescinde dal requisito dell'attività lavorativa.

4. Gli alunni dei licei artistici e degli istituti d'arte che intendano passare da una sezione all'altra, dovranno sostenere prove integrative su materie o parti di materie non comprese nei programmi della sezione di provenienza.

5. I candidati in possesso di diploma di qualifica o di promozione ad una classe intermedia di una sezione di qualifica possono proseguire gli studi in altra sezione di qualifica, previ esami integrativi sulle materie

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