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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 18 - Esami di idoneità. Commissioni giudicatrici

1. Le commissioni giudicatrici sono costituite, a norma dell'art. 198, comma 1 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Qualora della commissione degli esami di idoneità alla classe terminale nelle scuole di istruzione secondaria superiore e degli esami di qualifica (in caso di contemporaneo svolgimento degli esami di maturità) debba far parte un docente già designato quale rappresentante di classe in una commissione di esami di maturità, si provvede alla sua sostituzione nei modi seguenti:

a) con altro docente della medesima disciplina in servizio in altra classe terminale della medesima scuola o istituto;

b) con altro docente della stessa materia in servizio in una delle classi della medesima scuola o istituto immediatamente inferiore a quella terminale;

c) con altro docente della stessa materia in servizio presso qualsiasi altra classe della medesima scuola o istituto;

d) con altro docente in servizio nella medesima scuola o istituto in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

3. Qualora non sia possibile provvedere a norma delle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del precedente comma, i capi di istituto conferiscono, per il periodo strettamente necessario allo svolgimento delle prove di esame, apposita supplenza a docente in possesso di abilitazione valida per l'insegnamento della materia per la quale si rende necessaria la sostituzione.

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