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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 22 - Esami di qualifica professionale nei corsi del nuovo ordinamento

1. Lo svolgimento degli esami di qualifica per i corsi che hanno adottato nelle terze classi i nuovi programmi di cui al D.M. 24-4-1992 e per i corsi di operatore meccanico dei settori odontotecnico e ottico di cui al D.M. 23 aprile 1992 è disciplinato secondo le seguenti disposizioni.

A) - prove strutturate e scrutinio

2. Nel periodo precedente il termine delle lezioni, i docenti, sulla base delle scelte operate in precedenza dal Consiglio di classe, sottoporranno gli alunni a una serie di prove strutturate o semistrutturate al fine di verificare il conseguimento degli obiettivi cognitivi e formativi individuati nelle diverse discipline.

3. Tali prove potranno essere interdisciplinari o riferite a singole discipline.

4. Per l'educazione fisica può essere prevista una prova pratica.

5. Nel periodo indicato, in relazione all'impegno dei docenti nelle classi interessate agli esami, l'orario scolastico potrà subire modificazioni con provvedimento del Capo d'istituto.

6. Lo scrutinio, alla luce delle considerazioni espresse nella premessa, costituisce la prima parte della valutazione.

7. Il Consiglio di classe terrà conto degli elementi di valutazione derivanti dal curriculum e dalle prove strutturate o semistrutturate al fine di determinare il livello di formazione generale raggiunto e il grado di preparazione del candidato nelle singole materie di studio. L'attività svolta presso aziende dagli alunni, che per le sue caratteristiche deve configurarsi come attività didattica sulla base di accordi nazionali o locali, è ugualmente oggetto di valutazione. È altresì og

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