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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 15 - Esami di idoneità. Presentazione delle domande

1. Le domande di ammissione agli esami di idoneità nelle scuole di istruzione secondaria superiore statali, pareggiate e legalmente riconosciute debbono essere presentate ai competenti capi di istituto entro il 28 febbraio.

2. Gli alunni che, cessando la frequenza dalle lezioni prima del 15 marzo, intendano sostenere esami di idoneità in qualità di candidati privatisti, debbono presentare domanda entro il 20 marzo.

3. Le domande di ammissione agli esami di cui al presente titolo devono essere presentate, nella sede prescelta, ad un solo istituto.

4. Qualora, per comprovate necessità, il candidato privatista sia costretto a cambiare sede, nella nuova domanda deve fare menzione di quella precedentemente presentata, a pena di annullamento delle prove. Non è comunque consentito accogliere domande di trasferimento ad altro istituto della medesima sede.

5. Qualora ricorrano gravi ed eccezionali motivi, connessi a procedimenti in corso, concernenti fatti o situazioni che investano la funzionalità della scuola, in relazione a quelli che sono i suoi istituzionali compiti educativi e formativi, il Ministro può disporre, con proprio motivato decreto che presso la scuola medesima non si effettuino esami d'idoneità in attesa del definitivo provvedimento di merito. Dal giorno della notifica del provvedimento la scuola non può accettare domande di partecipazione agli esami. Per quanto riguarda le domande già presentate, il Provveditore agli Studi assegna agli interessati un termine per la loro ripresentazione ad altra scuola.

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