Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore
1. I candidati privatisti che siano in possesso di licenza media possono partecipare, trascorso il prescritto intervallo, agli esami di idoneità nei ginnasi, nei licei classici, scientifici e linguistici, nei licei artistici, negli istituti d'arte, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali di qualsiasi tipo; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.
2. Sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo, di cui al precedente comma, i candidati privatisti che abbiano compiuto il 18° anno di età il giorno precedente quello dell'inizio delle prove scritte, a norma dell'art. 193, comma 3, del D.L.vo n. 297.
3. I candidati privatisti che abbiano compiuto o compiano nell'anno in corso il 23° anno di età sono dispensati dall'obbligo dell'intervallo e dalla presentazione di qualsiasi titolo di studio inferiore.
4. Nelle scuole magistrali possono partecipare agli esami di idoneità alle classi seconda e terza, trascorso il previsto intervallo, i candidati in possesso della licenza media, e i candidati che abbiano compiuto, o compiano, entro l'anno in corso il 21° anno di età, indipendentemente dal possesso del titolo di studio inferiore; detti candidati sono tenuti a presentare i programmi integrali delle classi precedenti quella alla quale aspirano.
5. I candidati privatisti, i quali siano in possesso del diploma di maturità, di abilitazione o di qualifica professionale, ovvero di idoneità o promozione o di ammissione alla frequenza conseguito presso un istituto di istr
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