Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330
Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore
1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.
2. Ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della legge 6/3/1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.
3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4.5.1925, n. 653.
4. Ai sensi dell'art. 60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola, e, in luogo di essi, viene conservata la domanda di trasferimento.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.