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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 14 - Esami di idoneità. Sessioni di esame

1. La sessione degli esami di idoneità negli istituti di istruzione secondaria superiore ha inizio nel giorno stabilito dal calendario scolastico.

2. Ai sensi dell'art. 4, 1° comma, della legge 6/3/1958, n. 184, le prove orali sostenute alla presenza di un solo commissario sono nulle e devono essere ripetute.

3. In caso di eccessiva affluenza di candidati presso un medesimo istituto, i presidi sono convocati dal Provveditore agli Studi al fine di assegnare ad altri istituti i candidati risultati in eccedenza, come previsto dall'art. 57 del R.D. 4.5.1925, n. 653.

4. Ai sensi dell'art. 60 del R.D. 4/5/1925, n. 653, tutte le prove di uno stesso esame debbono essere sostenute nel medesimo istituto. Per circostanze di eccezionale gravità, è consentito il trasferimento del candidato ad un determinato istituto di diversa sede, purché il preside dell'istituto di provenienza rilasci apposito nulla osta con la dichiarazione che i motivi sono attendibili. Il nulla osta non può essere concesso se non nel caso in cui il candidato documenti l'assoluta impossibilità in cui sia venuto a trovarsi per grave malattia, da accertare, eventualmente, con visita medica fiscale, o per altro gravissimo motivo, di terminare l'esame nella sede in cui è stato iniziato. Il nulla osta deve indicare esplicitamente i motivi della concessione e fare espresso riferimento alla documentazione fornita. I documenti relativi al candidato trasferito sono trasmessi d'ufficio al preside della nuova scuola, e, in luogo di essi, viene conservata la domanda di trasferimento.

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