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Ordinanza MPI 27.05.1997, n. 330

Norme per lo svolgimento degli scrutini ed esami nelle scuole statali e non statali di istruzione elementare, media e secondaria superiore. Anno scolastico 1996-97.

Titolo IV - Istituti d'istruzione secondaria superiore

Art. 13 - Valutazione degli alunni handicappati

1. Nei confronti degli alunni con minorazioni fisiche e sensoriali non si procede di norma ad alcuna valutazione differenziata; è consentito, tuttavia, l'uso di particolari strumenti didattici appositamente individuati dai docenti, al fine di accertare il livello di apprendimento non evidenziabile con un colloquio o con prove scritte tradizionali.

2. Per gli alunni con handicap psichico la valutazione - per il suo carattere formativo ed educativo e per l'azione di stimolo che svolge nei confronti dell'allievo - deve comunque aver luogo. Il Consiglio di classe, in sede di valutazione trimestrale o quadrimestrale e finale, sulla scorta del Piano Educativo Individualizzato a suo tempo predisposto con la partecipazione dei genitori nei modi e nei tempi previsti dalla C.M. 258/83, esamina gli elementi di giudizio forniti da ciascun insegnante sui livelli di apprendimento conseguiti anche attraverso attività di integrazione e di sostegno, verifica i risultati complessivi in relazione agli obiettivi prefissati dal Piano Educativo Individualizzato e, quindi, valuta se e a quale livello gli stessi siano stati raggiunti.

3. Ove il Consiglio di classe riscontri che l'allievo abbia raggiunto un livello di preparazione conforme agli obiettivi didattici previsti dai programmi ministeriali o, comunque, ad essi globalmente corrispondenti, decide in conformità del precedente art. 12.

4. Qualora, al fine di assicurare il diritto allo studio ad alunni in situazione di handicap psichico ed eccezionalmente fisico e sensoriale, il piano educativo individualizzato sia diversificato in vista di obiettivi didattici e format

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