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CCNQ 27.05.1997

Contratto collettivo quadro transitorio concordato in data 27.05.1997 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. (G.U. 01.07.1997, n. 151 - S.O.)

Art. 8 - Richiesta, revoca, conferma dei distacchi ed aspettative sindacali

1. Le richieste di distacco o di aspettativa sindacale sono presentate secondo le modalità previste, rispettivamente nei primi tre periodi dell'art. 2, comma 6 e dell'art. 4, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994.

2. Entro il 31 gennaio di ciascuno anno, le confederazioni e le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni interessate ed alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione pubblica - le variazioni da apportare agli elenchi nominativi del personale in distacco o aspettative sindacale di cui all'articolo 6, comma 2 del D.P.C.M. 770/1994, già trasmessi nell'anno precedente, in applicazione degli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2 dello stesso D.P.C.M. n. 770. La comunicazione vale in tal caso anche come conferma annuale dei distacchi e delle aspettative già perfezionati e non modificati. Qualora non vi siano variazioni è sufficiente la mera comunicazione formale di conferma al Dipartimento della Funzione Pubblica degli elenchi citati per l'anno successivo. Le confederazioni ed organizzazioni sindacali possono, peraltro, avanzare richiesta di revoca dei distacchi in ogni momento, comunicandola alle amministrazioni interessate ed al Dipartimento della Funzione pubblica citato per i conseguenziali provvedimenti.

3. In attesa degli adempimenti istruttori previsti dalle disposizioni richiamate nel comma 1 per la concessione dei distacchi o delle aspettative sindacali non retribuite, per motivi di urgenza - segnalati nella richiesta da parte delle confederazioni ed organizzazioni sindacali - è consentito l'utilizzo provvisorio - in distacco o aspettativa dei dipendenti interessati - dal giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta medesima.

4. Qualora la ri

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