CCNQ 27.05.1997
1. Il presente contratto si applica nei confronti dei dirigenti sindacali appartenenti al comparto scuola con le seguenti specificazioni o integrazioni, di seguito indicate per ciascuno dei sottonotati articoli del presente contratto:
A) Art. 3:
- nel caso di applicazione del comma 1 dell'art. 3, il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;
- ai dirigenti di istituto ed ai responsabili di amministrazione si applica solo il disposto del comma 1 dell'art. 3. In tal caso il frazionamento del distacco non può essere inferiore alla durata dell'anno scolastico;
- in tutti i casi in cui possa ricorrere l'applicazione del comma 2 dell'art. 3, la tipologia di distacco sindacale per il personale docente può essere solo quella di cui alla lett. a) dello stesso comma, prevedendosi in tal caso una proporzionale riduzione del numero delle classi assegnate;
- la disciplina da prendere a riferimento per l'applicazione dell'art. 3 comma 2 è quella prevista dall'ordinanza del Ministero della Pubblica Istruzione n. 179 del 19.5.1989 e successive conferme. Il rinvio alle disposizioni richiamate va inteso come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali. Pertanto essi non incidono sulla determinazione delle percentuali massime previste, in via generale, per la costituzione di rapporti di lavoro part-time dalla citata ordinanza.
B) Art. 4:
- per assicurare la continuità dell'attività didattica e per evitare aumento di spesa garantendo un'equa distribuzione del lavoro tra il personale in servizio, i permessi sindacali nel comparto scuola non possono superare bimestralmente cinque giorni lavorativi e, in ogni caso, dodici giorni nel corso dell'anno scolastico.
C) Art. 8:
- con riferimento ai commi 1 e 2 dell'art. 8,
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