CCNQ 27.05.1997
1. Il trattamento economico spettante nei casi di distacco sindacale è disciplinato dai rispettivi contratti collettivi dei comparti ed aree dirigenziali.
2. Sino a quando i contratti collettivi nazionali di comparto o di area non avranno stabilito la specifica disciplina, le parti concordano che - salvo condizioni di miglior favore negli attuali contratti - nei sottonotati comparti il trattamento economico spettante sia il seguente:
a) Ministeri:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27.10.94, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 29, comma 1, primo alinea lett. a), b) e c) del CCNL stipulato il 16.5.95, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dall'art. 34, comma 2, lett. a) del medesimo contratto.
b) Aziende:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre le voci retributive di cui all'art. 46, comma 1, lettera a), b), c) del CCNL stipulato il 9 febbraio 1996, anche le seguenti indennità previste dai seguenti articoli del medesimo contratto:
- artt. 54, 63, 67, nell'ordine, per il personale dei Monopoli di Stato, della Cassa depositi e prestiti e dell'AIMA: indennità aziendale;
- art. 58, Corpo nazionale dei Vigili del fuoco: indennità di rischio;
c) Scuola:
Al personale del comparto che usufruisce dei distacchi sindacali di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 27 ottobre 1994, n. 770, competono oltre a tutte le voci retributive di cui all'art. 63, comma 1, primo alinea lettere a ) e b) del CCNL stipulato il 4 agosto 1995, relative al trattamento fondamentale, anche le indennità previste dal medesimo articolo, comma 1 secondo alinea - sul trattame
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