CCNQ 27.05.1997
1. I rappresentanti delle strutture sindacali aventi titolo alla contrattazione decentrata possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
2. I dirigenti sindacali che ricoprono cariche in seno agli organismi direttivi statutari delle proprie confederazioni ed organizzazioni di cui all'art. 2, comma 7 del D.P.C.M. 770/1994, non collocati in distacco sindacale, possono fruire di permessi sindacali, giornalieri ed orari, per l'espletamento del loro mandato.
3. I dirigenti sindacali indicati nei commi 1 e 2 possono fruire di permessi anche per la partecipazione a trattative sindacali, a convegni e congressi di natura sindacale.
4. I permessi sindacali sono a tutti gli effetti equiparati al servizio prestato nell'amministrazione.
5. In tutti i comparti di contrattazione collettiva del pubblico impiego e nelle autonome separate aree di contrattazione collettiva dei dirigenti, nel limite del monte ore complessivamente spettante a ciascuna organizzazione sindacale ai sensi del D.P.C.M. 770/1994 e successivo D.M. del 5 maggio 1995, i permessi sindacali, giornalieri od orari di cui ai commi 1, 2 e 3, spettanti ai dirigenti sindacali possono essere cumulati per periodi - anche frazionati - non superiori a dodici giorni a trimestre.
6. Nell'utilizzo dei permessi deve comunque essere garantita la funzionalità dell'attività lavorativa della struttura o unità operativa - comunque denominata - di appartenenza del dipendente.
7. L'effettiva utilizzazione dei permessi sindacali di cui al presente articolo deve essere certificata entro tre giorni al dirigente dell'ufficio di a
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