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CCNQ 27.05.1997

Contratto collettivo quadro transitorio concordato in data 27.05.1997 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. (G.U. 01.07.1997, n. 151 - S.O.)

Art. 5 - Permessi per le riunioni di organismi direttivi statutari

1. In applicazione dell'art. 30 della legge 300/1970 ai sensi dell'art. 2 del d.l. 254/1996, convertito in legge 365/1996, i dirigenti indicati nell'art. 4, comma 2 hanno diritto a permessi - orari o giornalieri - per la partecipazione alle riunioni degli organismi direttivi statutari nazionali, regionali, provinciali e territoriali.

2. Per garantire l'applicazione del citato art. 30 legge 300/1970 - in attesa della determinazione della misura e delle modalità di fruizione dei permessi di cui al comma 1 - in via sperimentale e sino alla stipulazione del contratto collettivo dell'art. 2, comma 2 che dovrà avvenire entro il 29 dicembre 1997 - ai dirigenti ivi indicati per la partecipazione alle riunioni dei citati organismi sono concessi ulteriori permessi.

3. Il numero di permessi di cui al comma 2 non può comunque superare per ciascuna confederazione ed organizzazione sindacale le ore indicate, rispettivamente, nelle tabelle allegato 1 e 2 del presente contratto.

4. Le confederazioni possono far utilizzare i permessi di cui al comma 3 alle proprie organizzazioni di categoria.

5. Da parte delle organizzazioni sindacali appartenenti alla stessa sigla sono ammesse utilizzazioni in forma compensativa dei permessi sindacali citati al comma 3 fra comparto e rispettiva separata area della dirigenza ovvero tra diversi comparti e/o aree.

6. In applicazione del presente articolo le organizzazioni sindacali comunicano alle amministrazioni di appartenenza i nominativi dei dirigenti sindacali aventi titolo. In caso di fruizione dei relativi permessi si applica l'art. 4, commi 6 e 7.

7. Ciascuna amministrazione, ai sensi dell'art

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