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CCNQ 27.05.1997

Contratto collettivo quadro transitorio concordato in data 27.05.1997 sulle modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi sindacali. (G.U. 01.07.1997, n. 151 - S.O.)

Art. 3 - Flessibilità in tema di distacchi sindacali

1. Fermo rimanendo il loro numero complessivo, i distacchi sindacali sino al limite massimo del 50% possono essere fruiti dai dirigenti sindacali di cui all'art. 2 comma 7 del D.P.C.M. 770/1994 anche frazionatamente per periodi non inferiori a tre mesi ciascuno.

2. Nei limiti di cui al comma 1, i distacchi sindacali possono essere utilizzati con articolazione della prestazione di servizio ridotta al 50% previo accordo con l'amministrazione interessata sulla tipologia prescelta tra quelle sottoindicate:

a) in tutti i giorni lavorativi;

b) con articolazione della prestazione su alcuni giorni della settimana, del mese o di determinati periodi dell'anno in modo da rispettare - come media - la durata del lavoro settimanale prevista per la prestazione ridotta nell'arco temporale preso in considerazione.

3. Nel caso di utilizzo della facoltà prevista dai commi 1 e 2, il numero dei dirigenti distaccati risulterà aumentato in misura corrispondente fermo rimanendo l'intero ammontare dei distacchi, arrotondando le eventuali frazioni risultati all'unità superiore.

4. Nel caso di distacco sindacale disposto ai sensi del comma 2 per la parte economica si applica l'art. 7 comma 3 e, per il diritto alle ferie ed al periodo di prova in caso di vincita di concorso o passaggio di qualifica (purché in tale ipotesi sia confermato il distacco sindacale con prestazione lavorativa ridotta) si applicano le norme previste nei singoli contratti collettivi di lavoro per il rapporto di lavoro part-time - orizzontale o verticale - secondo le tipologie del comma 2. Il rinvio ai singoli contratti collettivi di comparto va inteso solo come una modalità di fruizione dei distacchi sindacali che, pertanto, non si configurano come un rapporto

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