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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 9 -

9.1 In relazione alle norme dei rispettivi statuti speciali, il personale non insegnante delle scuole funzionanti nel territorio della regione Valle d'Aosta, della provincia di Bolzano e della provincia di Trento, ivi compreso quello delle scuole annesse al convitto nazionale di Bolzano, è a carico rispettivamente della regione o delle province. Il personale A.T.A. del convitto nazionale di Bolzano resta a carico dello Stato.

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