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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 8 -

8.1 Per quanto riguarda i corsi integrativi e sperimentali, di cui alle note in calce alla tab. n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94, qualunque sia il numero (uno o più) dei corsi, delle classi e delle attività ivi indicate funzionanti presso le scuole, l'organico dei posti di assistente amministrativo e quello dei posti di collaboratore scolastico può essere aumentato di una unità secondo le disposizioni di cui al Titolo III della presente ordinanza, relativo ai singoli gradi e ordini di istruzione.

8.2 Non devono essere considerati i corsi occasionali, di regola, di durata inferiore a cinque mesi (es.: corsi di recupero, corsi di sostegno, etc.).

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