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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 10 -

10.1 Fermo restando quanto previsto dal precedente art. 9, il personale A.T.A. delle scuole annesse ai convitti nazionali è a carico dello Stato (art. 4 legge 9/3/1967, n. 150) ad eccezione degli ausiliari delle scuole elementari annesse ai convitti, che restano a carico dei comuni.

10.2 I posti di tale personale devono pertanto essere indicati distintamente per ciascun tipo di scuola annessa ai predetti convitti.

10.3 Le stesse istruzioni valgono per le scuole secondarie degli educandati femminili dello Stato, previste dalla tabella n. 2 annessa alla legge 10 ottobre 1957, n. 1036, e per le scuole elementari degli stessi educandati.

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