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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 11 -

11.1 Ai sensi dell'art. 8 della legge 22 novembre 1961, n. 1282, richiamato dalla nota in calce alla tabella n. 3 annessa al D.Lgs. n. 297/94, le variazioni dell'organico degli assistenti tecnici degli istituti tecnici e professionali sono disposte previa delibera della giunta esecutiva degli istituti, in relazione alle esigenze di funzionamento dei laboratori, officine, aziende.

11.2 A tal fine i capi degli istituti che intendano proporre variazioni numeriche in aumento o diminuzione della dotazione organica degli assistenti tecnici per l'anno scolastico successivo, sulla base dell'organico dell'anno in corso riportato sull'apposito spazio del modulo, compileranno la colonna che si riferisce alle previsioni allegando formale delibera della giunta esecutiva in tale senso.

11.3 Le giunte esecutive adotteranno le delibere di variazione organica degli assistenti tecnici con opportuna motivazione, secondo criteri di rigorosa indispensabilità.

11.4 Le delibere stesse dovranno contenere, con riguardo sia ai dati dell'anno scolastico in corso sia ai dati previsionali del prossimo anno, specifiche indicazioni delle classi distinte per specializzazione e dei reparti esistenti nell'istituto con accanto le ore di impegno didattico dei medesimi e le unità di personale tecnico che vi è destinato.

11.5 Le esigenze che motivano le richieste di variazione organica dovranno essere riferite ai dati previsionali di funzionamento dell'anno scolastico successivo, assicurando così la congruità della dotazione proposta alle necessità dei reparti derivanti dal numero e dall'articolazione delle classi previste.

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