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Ordinanza MPI 22.07.1997, n. 447

Definizione degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti e scuole di istruzione primaria, secondaria, degli istituti d'arte, dei licei artistici, delle istituzioni educative e degli istituti e scuole speciali statali.

Titolo II - Disposizioni di carattere comune

Art. 12 -

12.1 "Nei casi di aggregazione tra scuole materne, elementari e medie, disposte ai sensi dell'art. 21 della legge 31.1.1994, n. 97, nonché in via sperimentale, od anche in base alle disposizioni previste nel decreto interministeriale 176/97, citato nelle premesse, ferma restando l'unicità del responsabile amministrativo, la dotazione organica degli assistenti amministrativi è determinata in base alla somma delle classi (comprese le sezioni di scuola materna) delle scuole aggregate. È attribuito, comunque, un assistente amministrativo, con l'aggiunta di una seconda unità a partire dalla ventunesima classe.

Dalla trentunesima classe è assegnata un'ulteriore unità per ogni gruppo di dieci classi, a partire dalla quinta di ogni gruppo (tre dalla 35a classe, quattro dalla 45a e così via), computando a tal fine sia le classi che le sezioni di scuola materna. La dotazione organica dei collaboratori scolastici è, invece, determinata con esclusivo riferimento alle classi di scuola media, considerato che lo stesso personale per le scuole materne ed elementari è a carico dei Comuni".

12.2 Le dotazioni organiche di cui al comma precedente sono attribuite, cumulativamente, al circolo didattico o alla scuola media cui sono aggregate sezioni o plessi di scuole di diverso grado e il personale amministrativo e collaboratore scolastico assume la titolarità nell'istituzione scolastica aggregante.

12.3 Nei casi di aggregazione tra istituti secondari superiori di diverso ordine e tipo, disposti in applicazione dell'art. 51 del D.Lgs n. 297/94, la dotazione organica, determinata secondo i successivi commi, è attribuita, nel suo complesso, all'istituto principale nel

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