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Legge 24.06.1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione. (G.U. 04.07.1997, n. 154 - S.O.)

Art. 21 - Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge n. 510 del 1996 e all'articolo 2 della legge n. 549 del 1995

1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Le risorse del Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo».

2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il seguente:

«12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili».

3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 510 del 1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, infine, il seguente periodo: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per l'impiego».

4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «I predetti nominativi vengono altresì comunicati

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