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Legge 24.06.1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione. (G.U. 04.07.1997, n. 154 - S.O.)

Art. 20 - Disposizioni in materia di lavori socialmente utili

1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.

2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 541, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.

3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti: "anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".

4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni,

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