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Legge 24.06.1997, n. 196

Norme in materia di promozione dell'occupazione. (G.U. 04.07.1997, n. 154 - S.O.)

Art. 22 - Delega al Governo per la revisione della disciplina sui lavori socialmente utili

1. Per provvedere alla revisione della disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:

1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia, all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti delle devianze sociali;

2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;

3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;

4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il trattamento di rifiuti solidi urbani;

5) alla manutenzione del verde pubblico;

6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;

7) al miglioramento della rete idrica;

8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;

9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;

10) al recupero e risanamento dei centri urbani;

11) alla tutela degli assetti idrogeologici;

12) alle aree protette e ai parchi naturali;

b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in proget

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