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D.M. Trasporti e navigazione 31.01.1997

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico. (G.U. 27.02.1997, n. 48)

Art. 3 - Utilizzo dei veicoli immatricolati in uso proprio a nome dei comuni e degli altri enti locali o loro consorzi

1 Possono utilizzare gli autobus ed i minibus, gli scuolabus o i miniscuolabus di cui all'art. 1, lettera a): gli alunni o i bambini abitanti nel territorio dell'ente a cui nome il veicolo è immatricolato e frequentanti le scuole site nei territori dei rispettivi enti;

b) gli alunni e i bambini abitanti nel comune a cui nome il veicolo è immatricolato frequentanti scuole site in altri comuni qualora nel territorio dello stesso comune manchi la corrispondente scuola;

c) gli alunni o i bambini abitanti in comuni diversi da quello in cui ha sede la scuola frequentata, a condizione che i rapporti fra gli enti locali interessati siano regolati in base a quanto previsto dalla legge 8 giugno 1990, n. 142.

2 L'utilizzo dei predetti veicoli oltre che per il trasporto degli alunni e dei bambini dalle proprie abitazioni agli istituti scolastici e viceversa è ammesso anche per le attività scolastiche ed extrascolastiche autorizzate dalle autorità scolastiche o programmate dai comuni o dagli altri enti locali.

3 Nei casi in cui i veicoli utilizzati per le attività di cui al precedente comma e che comportino l'effettuazione di percorsi superiori a 50 km, devono essere dotati di cronotachigrafo.

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