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D.M. Trasporti e navigazione 31.01.1997

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico. (G.U. 27.02.1997, n. 48)

Art. 4 - Gestione del servizio di trasporto scolastico

1 Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui alla lettera a) dell'art. 1, possono essere guidati, in deroga a quanto stabilito dal decreto ministeriale 4 luglio 1994, art. 4, comma 2, oltre che da un dipendente dell'ente intestatario delle relative carte di circolazione, anche da persona non legata da un rapporto di lavoro subordinato con l'ente medesimo. In tale ipotesi il conducente deve essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui al decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, art. 6.

2 Quando i comuni e gli altri enti locali, per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico ricorrono alle forme di cui alla lettera c), comma 1, dell'art. 3 gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i minisculabus di cui alla lettera a), possono essere guidati dai dipendenti di uno degli enti interessati.

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