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D.M. Trasporti e navigazione 31.01.1997

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico. (G.U. 27.02.1997, n. 48)

Art. 2 - Utilizzo dei veicoli adibiti al trasporto scolastico

1 Gli autobus ed i minibus, gli scuolabus ed i miniscuolabus di cui all'art. 1 possono essere utilizzati oltre che dagli alunni della scuola dell'obbligo, anche dai bambini frequentanti la scuola materna a condizione che in tal caso sia presente nel veicolo almeno un accompagnatore.

2 Nell'ipotesi di cui al precedente comma 1 lo scuolabus o il miniscuolabus deve essere munito di idoneo posto per l'accompagnatore.

3 I bambini frequentanti l'asilo nido possono essere trasportati solo se trattenuti da idonei sistemi di ritenuta ed in presenza di almeno un accompagnatore.

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