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D.M. Trasporti e navigazione 31.01.1997

Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico. (G.U. 27.02.1997, n. 48)

Art. 1 - Veicoli da adibire al trasporto scolastico

1 Il trasporto degli alunni della scuola dell'obbligo può essere effettuato con:

a) autobus e minibus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti alle norme dettate dal decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso proprio, a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing) a nome dei comuni, degli altri enti locali o loro consorzi, degli istituti scolastici che dimostrino di averne titolo;

b) autobus e minubus o scuolabus e miniscuolabus rispondenti al decreto ministeriale 18 aprile 1977 e successive modificazioni ed integrazioni, immatricolati in uso di terzi, per il servizio di linea per il servizio di noleggio con conducente a titolo di proprietà, usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con facoltà di compera (leasing), da parte di imprese di trasporto in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale 20 dicembre 1991, n. 448, sull'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada;

c) autovetture immatricolate in uso terzi da parte di soggetti muniti di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente.

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