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D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 16.01.1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (G.U. 03.02.1997, n. 27)

Art. 2 - Formazione del rappresentante per la sicurezza

I contenuti della formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono i seguenti:

a) princìpi costituzionali e civilistici;

b) la legislazione generale e speciale in materia di prevenzione infortuni e igiene del lavoro;

c) i principali soggetti coinvolti ed i relativi obblighi;

d) la definizione e l'individuazione dei fattori di rischio;

e) la valutazione dei rischi;

f) l'individuazione delle misure (tecniche, organizzative, procedurali) di prevenzione e protezione;

g) aspetti normativi dell'attività di rappresentanza dei lavoratori;

h) nozioni di tecnica della comunicazione.

La durata dei corsi per i rappresentanti dei lavoratori è di trentadue ore, fatte salve diverse determinazioni della contrattazione collettiva.

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