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D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 16.01.1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (G.U. 03.02.1997, n. 27)

Art. 3 - Formazione dei datori di lavoro

I contenuti della formazione dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione sono i seguenti:

a) il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la responsabilità civile e penale;

b) gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;

c) la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;

d) i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;

e) appalti, lavoro autonomo e sicurezza;

f) la valutazione dei rischi;

g) i principali tipi di rischio e le relative misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;

h) i dispositivi di protezione individuale;

i) la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;

l) la prevenzione sanitaria;

m) l'informazione e la formazione dei lavoratori.

La durata minima dei corsi per i datori di lavoro è di sedici ore.

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