IperTesto Unico IperTesto Unico

D.M. Lavoro e Previdenza Sociale 16.01.1997

Individuazione dei contenuti minimi della formazione dei lavoratori, dei rappresentanti per la sicurezza e dei datori di lavoro che possono svolgere direttamente i compiti propri del responsabile del servizio di prevenzione e protezione. (G.U. 03.02.1997, n. 27)

Art. 1 - Formazione dei lavoratori

I contenuti della formazione dei lavoratori devono essere commisurati alle risultanze della valutazione dei rischi e devono riguardare almeno:

a) i rischi riferiti al posto di lavoro ed alle mansioni nonché i possibili danni e le conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione;

b) nozioni relative ai diritti e doveri dei lavoratori in materia di sicurezza e salute sul posto di lavoro;

c) cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo partecipativo.

Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.