CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo III - Contrattazione decentrata
1. La contrattazione decentrata si svolge sulle seguenti materie:
a) linee di indirizzo generale per l'attività di formazione e aggiornamento dei dirigenti;
b) modalità dei dirigenti nel quadro della disciplina prevista dall'art. 35, comma 8, del decreto n. 29 e dall'art. 24 del presente contratto;
c) programmi di azione in materia di pari opportunità, anche in relazione agli obiettivi indicati dalla legge 10 aprile 1991, n. 125; in tale materia sono confermate tutte le disposizioni vigenti;
d) criteri generali, concernenti tempi e modalità, per l'applicazione delle norme in materia di tutela dell'ambiente nonché di igiene, sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro, con riferimento al D.Lgs. n. 626 del 1994 e nei limiti stabiliti dall'accordo quadro stipulati per l'attuazione di detto decreto;
e) criteri generali per la gestione delle iniziative di carattere socio-assistenziale a favore dei dirigenti;
f) criteri generali per l'attuazione della disciplina concernente la retribuzione direttamente collegata ai risultati e alla realizzazione di specifici progetti.
2. La contrattazione decentrata nelle materie di cui al comma 1 si svolge al livello centrale in ciascuna delle Amministrazioni di cui all'allegata Tabella A.
3. I contratti decentrati non possono comportare, né direttamente né indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, oneri aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal presente contratto e conservano la loro efficacia s
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