CCNL 09.01.1997
Parte I -
Titolo II - Relazioni sindacali
Capo III - Contrattazione decentrata
1. La delegazione dell'Amministrazione per la trattativa decentrata è costituita entro 15 giorni dalla data in cui l'Amministrazione stessa ha avuto conoscenza della stipulazione del presente contratto ai sensi dell'art. 2 comma 2. La delegazione sindacale è convocata, per l'avvio delle trattative, entro 15 giorni dalla presentazione delle piattaforme.
2. La contrattazione decentrata deve riferirsi agli istituti contrattuali rimessi a tale livello e si svolge con le procedure previste dall'art. 51, comma 3, del decreto n. 29 del 1993.
3. Il contratto decentrato diventa efficace a seguito del perfezionamento delle procedure previste dall'art. 51, comma 3, del decreto n. 29 del 1993.
4. Il contratto decentrato deve contenere apposite clausole circa i tempi, le modalità e le procedure di verifica della sua attuazione.
5. Le piattaforme per il rinnovo del contratto collettivo decentrato concernenti le specifiche materie indicate nell'articolo 8 sono presentate almeno tre mesi prima della scadenza del precedente contratto.
6. Durante tale periodo e per il mese successivo alla scadenza del contratto decentrato, l'Amministrazione non adotta provvedimenti unilaterali nelle materie che ne sono oggetto e le OO.SS. che vi partecipano non assumono sulle stesse materie iniziative conflittuali.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.