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CCNL 09.01.1997

Comparto Ministeri Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro - Area della dirigenza.

Parte I -

Titolo II - Relazioni sindacali

Capo III - Contrattazione decentrata

Art. 9 - Composizione delle delegazioni

1. Ai sensi dell'art. 45, comma 8 del D.Lgs. n. 29 del 1993, in ciascun Ministero od altra Amministrazione del comparto di cui all'allegata Tabella A la delegazione trattante di parte pubblica, in sede decentrata, è costituita come segue:

- dal titolare del potere di rappresentanza o da un suo delegato;

- da dirigenti generali, in rappresentanza degli uffici interessati.

2. Per le organizzazioni sindacali, la delegazione è composta:

- da rappresentanti di ciascuna delle organizzazioni sindacali di comparto firmatarie del presente contratto;

- dalle RSU ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera a);

- da componenti delle rappresentanze sindacali di cui all'art. 11, comma 1, lettera b), a livello nazionale.

3. I Ministeri e le amministrazioni del comparto possono avvalersi, nella contrattazione collettiva decentrata, della attività di rappresentanza e di assistenza dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (A.RA.N.), alle cui direttive sono tenuti in ogni caso a conformarsi, ai sensi dell'art. 50, comma 7 del D.Lgs. n. 29 del 1993.

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