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Legge 10.12.1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.12.1997, n. 289)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 6 - Certificazioni 27

1. Il rilascio e il contenuto delle certificazioni di promozione, di idoneità e di superamento dell'esame di Stato sono ridisciplinati in armonia con le nuove disposizioni, al fine di dare trasparenza alle competenze, conoscenze e capacità acquisite secondo il piano di studi seguito, tenendo conto delle esigenze di circolazione dei titoli di studio nell'ambito dell'Unione europea.

27

Articolo abrogato dall'art. 26, comma 4, lettera a), D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, con effetto a partire dal 1° settembre 2018.

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