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Legge 10.12.1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.12.1997, n. 289)

Art. 7 - Esami di idoneità nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute 28

1. In attesa dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell'articolo 33, quarto comma, della Costituzione, lo svolgimento nelle scuole pareggiate o legalmente riconosciute degli esami di idoneità alle varie classi dei corsi di studio è soggetto alla seguente disciplina. Il candidato esterno può presentarsi agli esami di idoneità solo per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione da lui posseduto, anche se di diverso ordine o tipo. 29

28

La Corte costituzionale, con ordinanza 7-18 ottobre 2002, n. 423 (Gazz. Uff. 23 ottobre 2002, n. 42, serie speciale), ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7, sollevata in riferimento all'art. 33, quarto comma, Cost.

29

La cm prot. n. 339 del 25 gennaio 1999 ha precisato che gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono disciplinati dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'art. 7 della L. 10.12.97, n. 425. Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua, dunque, a trovare applicazione il disposto dell'ar

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