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Circolare MPI 25.01.1999, n. 339

Esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate. Applicazione dell'art.7 della Legge 10.12.1997, n.425 - Chiarimenti.

In relazione alle controversie cui ha dato origine la nota prot. n. 6341 del 17 settembre 1998 si forniscono, in merito all'applicazione dell'art. 7 della Legge 10.12.1997, n. 425, i seguenti chiarimenti che sostituiscono integralmente quelli comunicati con la predetta nota.

Gli esami di idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate sono disciplinati dal D.Lgs. 16.4.94 n. 297 e, in parte, in via transitoria, dall'art. 7 della L. 10.12.97, n. 425.

Nei confronti degli studenti frequentanti le predette scuole continua a trovare applicazione il disposto dell'art. 192, comma 6, del D. Lgs. n. 297/94.

I candidati esterni in relazione alla disciplina contenuta nell'art. 7 della legge n. 425/97, possono sostenere l'esame dì idoneità nelle scuole legalmente riconosciute o pareggiate:

- per la classe immediatamente successiva a quella cui dà accesso la licenza, la promozione o l'idoneità posseduta;

- per la classe immediatamente superiore a quella successiva alla classe cui dà accesso il titolo di licenza o promozione di cui siano in possesso, anche se di diverso ordine e tipo.

 

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