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Legge 10.12.1997, n. 425

Disposizioni per la riforma degli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore. (G.U. 12.12.1997, n. 289)

[ARTICOLO ABROGATO] Art. 5 - Credito scolastico 26

[1. Il consiglio di classe attribuisce ad ogni alunno che ne sia meritevole, nello scrutinio finale di ciascuno degli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore, un credito per l'andamento degli studi denominato credito scolastico. Tale credito non può essere complessivamente superiore a 20 punti. È stabilito il credito massimo conseguibile in ciascun anno scolastico e sono individuati criteri omogenei per la sua attribuzione e per la sua eventuale integrazione, nell'ultimo anno, a compensazione di situazioni di svantaggio, riscontrate negli anni precedenti in relazione a situazioni familiari o personali dell'alunno, che possano considerasi pienamente superate.

2. Il credito scolastico degli alunni per gli anni scolastici antecedenti quello di prima applicazione della nuova disciplina è ricostruito sulla base del curriculum dell'ultimo triennio.

3. Il credito scolastico, nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, è attribuito per l'anno non frequentato, nella misura massima prevista per lo stesso; nei casi di abbreviazione per leva militare ai sensi del medesimo articolo 2, comma 4, è attribuito nella misura ottenuta nell'ultimo anno frequentato.

4. Per i candidati esterni il credito scolastico è attribuito dalla Commissione d'esame sulla base della documentazione del curriculum scolastico; dei crediti formativi e dei risultati delle prove preliminari. Le esperienze professionali documentabili possono essere valutate quali crediti formativi.]

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