CCND 10.04.1997
1. In applicazione di quanto previsto dall'art. 473 del T.U. 297/94 e dal D.M. 334 del 24.11.1994 e successive integrazioni, e nel rispetto dei principi di cui al comma 7 dell'art. 48 del CCNL, la contrattazione decentrata a livello provinciale, dopo aver garantito, sempre che permanga la situazione di esubero nella classe di concorso di provenienza, la proroga delle utilizzazioni dei docenti che hanno superato o stanno frequentando i corsi di riconversione, la proroga delle utilizzazioni dei docenti abilitati ed aver tutelato la permanenza della disponibilità del posto per i docenti di cui all'art. 3, comma 22 della legge 24.12.1993, n. 537, dovrà assicurare, nel limite del riassorbimento del soprannumero la mobilità professionale, da settori della scuola che presentino realtà di esubero del personale ad aree ove esistano situazioni di disponibilità, privilegiando le operazioni a domanda, prioritariamente nell'ambito della provincia e dello stesso ruolo, dei docenti appartenenti a ruoli in esubero e provvisti del titolo abilitante.
2. Al fine di favorire la continuità didattica, le proroghe, sia a domanda che d'ufficio, saranno disposte prioritariamente nella scuola di utilizzazione dell'anno scolastico precedente.
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