CCND 10.04.1997
1. Premesso che per l'individuazione del personale soprannumerario relativamente all'anno in cui si effettuano le utilizzazioni valgono i criteri di cui al presente contratto e che invece per il personale trasferito, anche a domanda, in quanto soprannumerario si fa riferimento a quanto previsto dal C.C.D.N. concernente la mobilità del personale della scuola e dagli artt. 10 e 11 dell'O.M. 50 del 7.2.1996, e dalle integrazioni e modifiche al C.C.D.N. sulla mobilità, sottoscritto in data 1.2.1996, i relativi adempimenti e le procedure saranno definiti nella contrattazione decentrata provinciale.
In tale sede si terrà conto che, in caso di concorrenza tra più insegnanti di ruolo nella stessa scuola, plesso, circolo, istituto, l'individuazione dell'insegnante in soprannumero sarà prevista, nell'ordine seguente:
- docenti che abbiano ottenuto il trasferimento annuale;
- docenti che abbiano ottenuto la proroga del trasferimento annuale;
- docenti titolari della scuola entrati a far parte dell'organico a partire dal 1° settembre dell'anno in cui si procede all'utilizzazione;
- docenti titolari entrati a far parte dell'organico della scuola negli anni scolastici precedenti.
2. Il docente titolare di cattedra o posto di insegnamento negli istituti di istruzione secondaria che trovi nella scuola di titolarità una riduzione dell'orario obbligatorio di insegnamento fino ad un quinto, ove non completi l'orario nella scuola medesima, può essere utilizzato nell'ambito della scuola di titolarità, per le ore mancanti, nelle attività specifiche della scuola e, prioritariamente, per lo svolgimento di supplenze temporanee.
Per proseguire con la lettura è necessario accedere al sito.