CCND 10.04.1997
1. Per le assegnazioni provvisorie, in sede di contrattazione decentrata a livello provinciale, saranno definite le modalità di presentazione della domanda ed i criteri di formazione delle relative graduatorie per coloro che non abbiano prodotto la domanda di trasferimento, qualora siano sopraggiunti gravi motivi di cui all'art. 59 del contratto collettivo nazionale decentrato sulla mobilità.
Saranno altresì garantite le precedenze previste dal citato art. 59 del contratto sulla mobilità.
In particolare hanno la precedenza, limitatamente alle operazioni di assegnazione provvisoria, e successivamente alle categorie di cui al precedente art. 15, i coniugi conviventi rispettivamente del personale militare, del personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e del personale di cui all'art. 2, commi 197 e 198 della L. 28/12/1995, n. 549, destinatari della L. 10/3/1987, n. 100.
2. Il personale di cui al comma precedente, qualora non ottenga l'assegnazione provvisoria, è utilizzato, ai fini del ricongiungimento al coniuge, anche per le attività di supporto alle attività progettuali o in subordine, mediante messa a disposizione, tenendo presente il disposto della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. 6 - n. 181 del 19/2/1994.
3. Si potrà procedere all'utilizzazione del personale di cui trattasi, ovvero alla sua messa a disposizione, su sede viciniore solo qualora nella sede di servizio del coniuge non esistano scuole nelle quali sia previsto il profilo professionale a cui appartiene l'interessato.
4. Nell'ordine delle operazioni definite in sede di contrattazione decentrata sarà previsto anche lo scambio tra coniugi.
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