CCND 10.04.1997
A seguito della disposizione di cui all'art.1 comma 75 della Legge 23.12.1996, n.662 -che abroga i commi 1 e 2 dell'art.28 del Decreto Legge 6.11.1989, n.357, convertito con modificazioni, dalla Legge 27.12.1989, n.417- non trovano applicazione le disposizioni specifiche relative ai docenti di Educazione tecnica ed Educazione Fisica di cui all'art. 40 del C.C.D.N. relativo alla mobilità del personale docente, nonché l'art. 11 lettera B), commi 16 e 17 dell'O.M. n. 50 del 7.2.1996.
Conseguentemente, atteso il consistente numero dei docenti che dovranno essere individuati dai capi d'istituto quali soprannumeri, le cui domande di trasferimento non potrebbero essere acquisite al sistema in tempo utile, al fine di evitare conflitto di interessi tra i destinatari dei trasferimenti d'ufficio e quelli dei trasferimenti a domanda, si conviene che limitatamente all'a.s. 1997/98 non si proceda ad effettuare operazioni di trasferimento, nè a domanda, nè d'ufficio, per i docenti appartenenti alle classi di concorso di educazione tecnica e di educazione fisica nell'istruzione secondaria di I° grado.
Si darà luogo invece alla mobilità professionale sulla base delle domande già prodotte dagli interessati, in quanto connessa alla riduzione della situazione di esubero nelle predette classi di concorso.
2. I docenti di educazione tecnica e di educazione fisica che risulteranno in soprannumero rispetto all'organico, per l'anno scolastico 1997/98, saranno utilizzati a domanda e d'ufficio secondo i criteri generali previsti dal presente C.C.D.N.
3. La contrattazione decentrata provinciale, laddove la situazione dell'esubero e la disponibilità dei posti lo permetta,
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